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Amministrazione di sostegno

La procedura finalizzata alla (successiva) nomina si apre a seguito di idoneo ricorso (normalmente a cura dell’avvocato) nella cancelleria del Giudice tutelare del luogo in cui il debole ha la residenza o il domicilio, redatto ed inviato (oggi) telematicamente insieme alla nota di iscrizione a ruolo; deve includere le generalità del beneficiario, l’indirizzo di residenza o domicilio, le ragioni per cui si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno, le generalità e il domicilio di coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli o conviventi; può essere presentato per conto dello stesso beneficiario, ma anche dal coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutore, curatore e/o pubblico ministero.

La nomina non è certo obbligatoria (potendo l’amministratore anche essere designato in anticipo dal beneficiario con atto pubblico o scrittura privata autenticata, reputandosi la potenziale, eventuale e futura incapacità), e il Giudice vi provvede (se e solo) se garantisce un’effettiva protezione della persona debole, in base ai suoi reali bisogni ed esclusivi interessi; si rivela – così – uno strumento strategico per numerose figure, quali ad esempio anziani, disabili, sordomuti, non vedenti, tossicodipendenti o coloro che sono alle prese con malattie fisiche che incidono sull’autonomia.

    Lo stesso Giudice tutelare competente può adottare provvedimenti urgenti per la tutela del beneficiario e del suo patrimonio, se del caso nominando un amministratore di sostegno provvisorio e specificando quali atti può compiere.   

La complessa procedura è volta alla piena tutela della persona fragile, fondata sull’ascolto (ove possibile) del beneficiario e sull’esame delle sue esigenze, fino alla scelta della figura (amministratore) di sostegno, con fissazione delle relative mansioni, delimitazione dei suoi poteri, controllo dell’operato ed intervento, se necessario.

Con il Decreto di nomina il Giudice tutelare specifica le generalità del beneficiario, la durata e l’oggetto dell’incarico, gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dello stesso amministratore.  

A differenza degli (altri) strumenti dell’interdizione e dell’inabilitazione, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva intatta la capacità d’agire; ove – però – si dimostri incapace d’intendere e volere, l’amministratore deve presentare un’istanza con cui definisca l’impossibilità del rappresentato di esprimere un valido consenso al trattamento sanitario o agli esami diagnostici invasivi, includendo le certificazioni mediche associate. 

Il beneficiario conserva comunque il diritto di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, al di là della gestione della pensione.

   L’amministratore di sostegno è responsabile nei confronti del beneficiario civilmente e penalmente ed è tenuto a risarcire gli eventuali danni causati dalla sua gestione.  In ogni caso – trattandosi di incarico provvisorio o a tempo indeterminato –, l’amministratore di sostegno può chiedere di essere esonerato o sostituito con istanza motivata.

La nomina è sempre revocabile e l’attività svolta dall’amministratore di sostegno è essenzialmente gratuita, anche se nel decreto di nomina il giudice tutelare può fissare il rimborso delle spese sostenute e un’equa indennità.

In mancanza di autorizzazione del Giudice tutelare, l’amministratore di sostegno non può svolgere diverse attività, né compiere connesse azioni come, ad esempio, acquistare beni – tranne quelli mobili necessari per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio – oppure promuovere giudizi – a meno che non si tratti di azioni possessorie, di nuova opera o danno temuto, ovvero di sfratto.  Non può stipulare contratti di locazione di durata superiore ai 9 anni, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, accettare o rinunciare a eredità, vendere beni mobili o immobili.

Alla scadenza dell’incarico deve depositare una dettagliata relazione sulle obiettive condizioni di vita, di salute e sociali del beneficiario, gli estratti di conto corrente ovvero le fotocopie del libretto bancario o postale, i documenti di spesa di maggior rilevanza, con il rendiconto – di solito con frequenza annuale – di entrate e uscite.