Secondo le ultime disposizioni normative, è possibile accedere all’agevolazione fiscale in argomento (cioè alla “rivalutazione” dei beni previsti dalla legge) con riferimento alle partecipazioni sociali ed ai terreni (edificabili e non) posseduti alla data del 1° gennaio 2022, pagando un’imposta sostitutiva, con aliquota del 14%, applicata sul valore complessivo dei beni rivalutati così come rideterminato sulla base di una apposita perizia giurata di stima.
Per versare l’imposta sostitutiva e per procedere alla necessaria redazione ed asseverazione della perizia giurata di stima c’è tempo fino al 15 giugno 2022: è quanto prevede il “Decreto Energia”, che ammette anche per il 2022 la rideterminazione del valore di acquisto di quote societarie e terreni posseduti da persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali.
Il legislatore, quindi, interviene per colmare il vuoto normativo lasciato dalla legge di Bilancio 2022 e dispone che è possibile procedere alla rivalutazione di quote societarie e terreni posseduti al 1° gennaio 2022, versando un’imposta sostitutiva del 14%; con la modifica dell’art. 2, comma 2, del DL n. 182/2002, viene nuovamente differito il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la detta rivalutazione fiscale di partecipazioni societarie e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima, facendolo slittare al 15 giugno 2022.
In particolare, viene previsto che l’imposta sostitutiva del 14% può essere versata: 1) in un’unica soluzione entro il 15 giugno 2022; 2) in forma rateale, in tre rate dello stesso ammontare entro il 15 giugno 2022, il 15 giugno 2023 ed il 15 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.
L’imposta sostitutiva deve essere calcolata sull’intero valore determinato dalla perizia e non solo sul differenziale tra il valore di perizia ed il costo fiscalmente riconosciuto del bene oggetto della rivalutazione stessa.
L’opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni societarie e dei terreni e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento, entro il termine previsto dalla legge: a) dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta; b) ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata della stessa imposta.
Inoltre, nel caso in cui i contribuenti abbiano già effettuato una precedente rivalutazione del valore dei medesimi beni, è ammessa la detrazione, dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, dell’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata per la rivalutazione precedente.
Entro il 15 giugno 2022, a pena di decadenza, si deve redigere ed asseverare la perizia giurata di stima che determina il nuovo valore fiscalmente riconosciuto del bene.
Possono accedere alla rideterminazione del valore dei beni in questione le persone fisiche non esercenti attività d’impresa, le società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), gli enti non commerciali per quello che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa e i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, se, alla data del 1° gennaio 2022, possiedono terreni edificabili o con destinazione agricola e/o partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati (la norma non distingue tra partecipazioni qualificate e non qualificate). Deve pertanto trattarsi di beni posseduti dai soggetti indicati al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni.
La rivalutazione in esame assume rilevanza giuridico-tributaria solo ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del Tuir; ciò significa, in termini concreti, che nella determinazione delle plusvalenze imponibili derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei beni oggetto di rivalutazione, si applica – in luogo del costo o valore di acquisto – il valore (più elevato) rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (con aliquota proporzionale del 14%), producendo in tale modo una notevole riduzione (o addirittura una completa eliminazione) dell’imposta diretta da calcolare sulla plusvalenza realizzata.
Diversamente, l’assunzione del valore di perizia in luogo del costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi, ai sensi dell’art. 68 del Tuir: pertanto, in caso di successiva cessione delle partecipazioni o dei terreni rivalutati a norma dell’art. 5 della legge n. 448/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, se il valore di perizia dovesse essere superiore al prezzo o corrispettivo di cessione, la minusvalenza non può assumere rilevanza fiscale per il contribuente e non è deducibile dal reddito imponibile, come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate con la Circ. 15 febbraio 2013, n. 1/E.