Il diritto ad ottenere l’indennizzo in caso di danni da vaccinazione è sancito nel nostro ordinamento dall’art. 1 della Legge n. 210 del 1992 che, a tal proposito, prevede che i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati possono fare richiesta di riconoscimento economico. La Corte Costituzionale nel 2020, trattando del limite imposto dalla legge sul riconoscimento per le sole vaccinazioni obbligatorie ha affermato, ad estensione di quanto previsto ex-lege, che: “il diritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge, spetti anche, alle condizioni ivi previste, a soggetti che abbiano subito lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa di una vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata”.
La grande novità che riguarda proprio la vaccinazione anti-covid 19 è stata però recentemente formalizzata e riconosciuta dallo Stato Italiano che, in adesione alla pronuncia della Corte Costituzionale, con il Decreto Sostegni Ter ( D.I. 4/2022), ha formalmente riconosciuto il diritto all’indennizzo a tutti i soggetti vaccinati, integrando la precedente normativa come di seguito: “ 1. All’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità’ psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana”.
Il Governo Draghi, oltre a riconoscere il diritto all’indennizzo, al fine di concretizzare il predetto riconoscimento ha altresì stanziato dei fondi finalizzati proprio al ristoro dei danni da vaccino anti-covid 19.
La novità introdotta dalla recentissima normativa ha quindi esteso il diritto ad ottenere l’indennizzo per i danni da vaccinazione a tutti i soggetti che, a prescindere dall’età e dalla professione svolta, hanno subito, in seguito alla vaccinazione, una reazione avversa ovvero : una risposta nociva e non intenzionale alla vaccinazione, per la quale è possibile stabilire una relazione causale con la vaccinazione stessa.
La richiesta di indennizzo potrà essere avanzata personalmente, ovvero in qualità di erede nel caso di decesso del danneggiato, e dovrà essere inviata nel termine perentorio di tre anni dal momento in cui si è venuti a conoscenza dei danni provocati dalla vaccinazione.
Come si fa quindi a richiedere l’indennizzo?
La procedura di indennizzo è di competenza delle Regioni, pertanto sarà necessario seguire i seguenti passaggi:
1. Invio della domanda, correlata dalla documentazione comprovante la data della vaccinazione, i dati relativi alla tipologia del vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l’entità delle lesioni o dell’infermità da cui è derivata la menomazione permanente, all’azienda sanitaria di appartenenza. A tal proposito si consiglia di nominare una medico legale che possa istruire la pratica secondo l’ars medica al fine di dimostrare il nesso causale tra il danno subito e la vaccinazione eseguita. Verifica che sarà poi eseguita dalla Commissione Ospedaliera ai fini del riconoscimento.
2. Ricevuta la domanda, la ASL competente avvierà l’istruttoria e verificherà la completezza di tutti documenti inviati dal cittadino.
3. Eseguita la precedente verifica la ASL invierà la documentazione alla CMO (Commissione medica ospedaliera),
4. la Commissione Medica Ospedaliera, convocherà il cittadino per una visita, al fine di confermare o meno il nesso causale tra il danno subito dal cittadino e il vaccino covid, nonché la gravità e anche la tempestività della domanda;
5. la Commissione invierà poi il verbale all’interessato, che in caso di rigetto, potrà fare ricorso entro 30 giorni al Ministero della salute, inviandolo a “Ministero della Salute Dipartimento Professioni Sanitarie Ufficio XV Via Giorgio Ribotta, 5 00144 ROMA”.